Trib Firenze 26-12-2023 Rel. Davia Ancora sulla vicenda GKN: violati gli obblighi di informazione verso i sindacati e le rappresentanze aziendali.
Il Tribunale accoglie il ricorso presentato dalle associazioni sindacali e condanna il datore di lavoro per condotta antisindacale per avere omesso le comunicazioni alle rappresentanze sindacali, obbligatorie in base alla legge 234/2021 (commi 224 e ss.: disciplina delle c.d. delocalizzazioni e della chiusura degli stabilimenti produttivi): regole che non si applicano alle aziende in crisi dotate di una “concreta prospettiva di risanamento”, condizione che tuttavia deve essere dimostrata dal datore di lavoro e che non è stata riscontrata nel caso di specie. Violati anche gli obblighi di informazione previsto dall’art. 9 CCNL metalmeccanici e dall’accordo del gennaio 2022 sul rilancio dell’impresa.
TAR Lombardia 28-11-2023 Pres. Vinciguerra Rel. Di Mario Appalto pubblico di servizi museali: respinto il ricorso dell’impresa esclusa perché applica ai lavoratori il CCNL servizi fiduciari, invece del CCNL Federculture.
Il Giudice amministrativo, in una fattispecie ricadente sotto la disciplina del Codice dei contratti pubblici del 2016, respinge il ricorso dell’impresa esclusa da una gara per la gestione dei servizi di accoglienza e sorveglianza nei musei comunali milanesi, e che aveva formulato una proposta con un costo del lavoro sensibilmente più basso rispetto all’impresa aggiudicatrice, grazie al fatto che applica ai propri dipendenti il contratto collettivo della vigilanza privata, nella parte relativa ai c.d. servizi fiduciari. Il TAR conferma la correttezza della condotta del Comune, che aveva ritenuto l’incompatibilità e inadeguatezza di tali trattamenti, in considerazione del mansionario e della qualificazione richiesta per la parte prevalente dei lavoratori addetti all’appalto.
Cass. 19-12-2023 n. 35516 Pres. Doronzo Rel. Cinque Ancora sui poteri istruttori esercitabili d’ufficio dal giudice di merito.
Nell’ambito di un giudizio d’impugnazione di un licenziamento, il datore di lavoro aveva censurato, in cassazione, la sentenza d’appello anche per non avere i giudici di merito ammesso una prova testimoniale e per non aver comunque attivato, in proposito, i propri poteri d’ufficio. Nel respingere il motivo di ricorso, la Corte ricorda che il giudizio sulla superfluità o, come nel caso in esame, sulla genericità di una prova testimoniale è insindacabile in cassazione, salvo che sia fondato su un errore di diritto o su valutazioni del tutto illogiche, ipotesi non ricorrenti nel caso esaminato. Quanto al potere del giudice di acquisire un nuovo documento o ammettere una nuova prova testimoniale, il suo esercizio è insindacabile in cassazione, in quanto derivante da una valutazione di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito.