Trib. Teramo 8-2-2023 Rel. Matalucci Va risarcito il danno in caso di ricorso abusivo a plurimi contratti di somministrazione a termine. Nullo l’accordo di prossimità che rimuove ogni limite legale ed europeo all’utilizzo del lavoro somministrato.
Il Tribunale accoglie il ricorso presentato da un lavoratore somministrato presso una società a partecipazione pubblica, i cui contratti di lavoro a tempo determinato erano stati più volte prorogati nel tempo per lo svolgimento delle medesime mansioni. Il Giudice, sulla base dei principi enunciati dalla giurisprudenza europea in tema di lavoro somministrato, ha affermato che l’assunzione del lavoratore per lo svolgimento di mansioni ordinarie, e non per esigenze di carattere temporaneo, nonché la durata della prestazione per un totale di 34 mesi presso lo stesso utilizzatore si pongono in contrasto tanto con la Direttiva 2008/104, quanto con gli artt. 19 e 34 del d.lgs. 81/2015. L’utilizzatore deve essere pertanto condannato a versare al ricorrente un risarcimento del danno, nel caso di specie pari a sette mensilità della retribuzione globale di fatto. Il Tribunale ribadisce l’orientamento della giurisprudenza che ritiene valutabili i precedenti contratti di lavoro, anche se non tempestivamente impugnati alla scadenza, ai fini della valutazione come abuso della complessiva condotta dell’utilizzatore. Infine. È stato ritenuto nullo l’accordo di prossimità che introduce un regime di totale derogabilità delle disposizioni normative in materia di limiti ai contratti a termine di lavoro somministrato (senza nemmeno prevedere alcuna controprestazione in termini di stabilizzazione occupazionale), non potendosi trasformare il potere di deroga riconosciuto alle parti sociali in un completo stravolgimento della disciplina nazionale e dei limiti derivanti dalla disciplina europea.
Cass. 1-8-2023 n. 23445 Pres. Doronzo Rel. Caso Ancora sulla necessaria temporaneità della missione di lavoro in somministrazione.
La Corte ribadisce la regola della necessaria natura temporanea della missione di lavoro somministrato in un caso in cui una lavoratrice aveva chiesto la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato con l’impresa utilizzatrice del proprio rapporto di lavoro, in quanto articolatosi in tre successive missioni a termine effettuate da un’unica agenzia di somministrazione nei confronti della medesima impresa di navigazione per svolgere identiche mansioni con identica qualifica, per un periodo complessivo superiore a quattro anni continuativi. Mentre i giudici di merito avevano respinto la domanda, la Corte, nel cassare la relativa sentenza, rimprovera loro di non aver correttamente valutato, alla luce dei criteri indicati dalla stessa Corte di giustizia UE, se la successione di missioni in somministrazione abbia ecceduto ragionevolmente il requisito della temporaneità dell’impiego, eludendo in tal modo le finalità della direttiva comunitaria sui contratti interinali.
Trib. Milano ,9-5-2023 Rel. Ghinoy Illegittimo, in assenza di causali, il ricorso a più contratti a termine e missioni nell’ambito di una somministrazione a tempo indeterminato, anche se contenuti nel limite massimo di 24 mesi, se la prestazione svolta non è realmente temporanea.
Il Tribunale accoglie il ricorso presentato da dei lavoratori che hanno svolto per l’impresa convenuta successivi periodo di lavoro assunti a termine e poi inviati in missione nell’ambito di una somministrazione a tempo indeterminato, e dichiara la sussistenza tra questi e la società utilizzatrice di un rapporto di lavoro diretto, in quanto si sono succeduti più rapporti di lavoro privi di specifica causale, per un periodo superiore ai 12 mesi. Secondo il Giudice, infatti, va valorizzata la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo la quale i rapporti di somministrazione devono avere un carattere necessariamente temporaneo, ed è compito dei giudici nazionali stabilire caso per caso una durata massima (sentenze C-681/2018 e C-232/20). Nel caso specifico, deve essere applicato il limite di 12 mesi in assenza di specifiche cause giustificative: limite che il principio di temporaneità consente di applicare anche se non sia raggiunto il limite dei 24 mesi per sommatoria di rapporti a termine e somministrati.